Con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 la Cassazione Civile Sezioni unite ha finalmente chiarito il dilemma tra chi dei due, opposto ed opponente è onerato di iniziare la procedura di mediazione decidendo appunto che deve essere la parte opposta.
La coseguenza, e qui veniamo alla domanda che vi sarete immediatamente già posti, è che laddove la parte opposta non vi provvedesse il decreto ingiuntivo verrebbe revocato.
Questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo numero 28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"
Cordiali saluti
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