Regolamento

ATTENZIONE IL REGOLAMENTO E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO PER ESSERE ALLINEATO ALLE PRESCRIZIONI DEL DM 150/2023

Sino a quando non sarà consentito l'invio del nuovo regolamento al Ministero e la sua successiva approvazione, le previsioni del dm 150/2023 prevalgono sulle  parti del regolamento che attualmente non sono ancora aggiornate rispetto al dm 150/2023 (vedi tariffe ad es.)

Sommario

 

Scarica il regolamento (non ancora aggiornato al dm 150)

Premessa


L’organismo denominato Inmedio di qui a seguire indicato più brevemente “organismo”, svolge attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali su diritti disponibili così come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e dal regolamento di cui al Dm n. 180 del 18 ottobre 2010.

Si tratta di attività, comunque definita, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e/o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il presente regolamento garantisce la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
In particolare chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo, o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Salvo consenso della parte dichiarante, durante le sessioni separate il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti

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Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento


L’organismo applicherà il regolamento qui di seguito indicato alle controversie per le quali le parti intendono trovare una soluzione bonaria, in virtù di una disposizione di legge, dell’invito o ordine di un giudice, di una clausola negoziale oppure di proprio impulso.
E’ facoltà delle parti derogare concordemente al presente regolamento nei limiti di legge.

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Art. 2

Accesso ed inizio della Mediazione

a) L’accesso alla mediazione presso l’organismo avviene mediante deposito presso la segreteria di una domanda redatta su apposito modello allegato al presente regolamento, nella quale devono essere indicati il nome e la sede dell’organismo, le parti con i recapiti presso i quali inviare le comunicazioni, i nominativi degli avvocati se presenti, l’oggetto, le ragioni della pretesa e il valore della domanda, quest’ultimo determinato a norma del codice di procedura civile.
All’atto del deposito della domanda di mediazione per lo svolgimento del primo incontro la parte istante, e in caso di domanda congiunta tutte le parti, versa contestualmente euro 40,00 per liti di valore fino a 250.000,00 (diconsi quaranta euro) ovvero euro 80,00 (diconsi ottanta euro) per quelle di valore superiore a titolo di spese per l’avvio della procedura a valere sull’indennità complessiva dovuta di cui alla tabella allegata al presente regolamento oltre alle eventuali spese vive documentate.
Il medesimo importo è versato dalla parte chiamata in mediazione, al più tardi entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per il primo incontro.

In alternativa la domanda può essere fatta pervenire anche nelle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta tramite raccomandata con a.r.:
Ai fini del tempo del deposito farà fede la data di ricezione del plico da parte dell’organismo.
In questo caso la parte istante unitamente alla domanda dovrà allegare copia di un documento di identità in corso di validità, o in caso di persona giuridica dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ai fini della procedura di mediazione, nonché dell’attestato di avvenuto pagamento della somma prevista per l’avvio della procedura.
Il plico deve essere inviato all’indirizzo della sede dell’organismo in Reggio Emilia.

- spedizione a mezzo fax:
In questo caso la parte istante unitamente alla domanda dovrà spedire copia di un documento di identità in corso di validità, o in caso di persona giuridica dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ai fini della procedura di mediazione, nonché dell’attestato di avvenuto pagamento della somma prevista per l’avvio della procedura.
Nell’ipotesi in cui il fax venga ricevuto in orari e/o nelle giornate di chiusura dell’organismo, il tempo del deposito della domanda è inpiduato nel primo giorno di apertura dell’organismo successivo alla ricezione del fax medesimo.

- tramite posta elettronica in forma di allegato:
In questo caso la parte istante unitamente alla domanda dovrà allegare copia di un documento di identità in corso di validità, o in caso di persona giuridica dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ai fini della procedura di mediazione, nonché dell’attestato di avvenuto pagamento della somma prevista per l’avvio della procedura.
Nell’ipotesi in cui il messaggio di posta venga spedito in orari e/o nelle giornate di chiusura dell’organismo, il tempo del deposito della domanda e’ inpiduato nel primo giorno di apertura dell’organismo successivo all’invio del messaggio di posta medesimo.
La domanda e i documenti devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’organismo.

Nel caso di trasmissione via fax e posta elettronica la parte istante, non più tardi del primo incontro, dovrà consegnare, anche direttamente al mediatore designato, l’originale della domanda.

I tutti i casi la domanda di mediazione può essere presentata anche in carta libera, purché abbia gli stessi contenuti del modello dell’organismo.

b) Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal tempo del deposito della domanda stessa come indicato sub a).

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte ai recapiti e con le modalità indicate nell’istanza di mediazione idonee ad assicurarne la ricezione.
La comunicazione della domanda e del primo incontro può anche essere eseguita a cura della parte istante.

c) La manifestazione della volontà di partecipare al primo incontro della parte chiamata deve avvenire di regola, salvo eccezioni particolari, al più tardi entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per il primo incontro mediante deposito presso l’Organismo dell’atto di partecipazione di cui al modello dell’organismo allegato al presente regolamento, ovvero in carta libera avente il medesimo contenuto.

In alternativa il modello di partecipazione può essere fatto pervenire dalla parte chiamata per posta tramite raccomandata con A.R. o via fax, oppure con posta elettronica secondo quanto previsto sub a).

d) Nel caso in cui il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole pergenza tra le parti sulla stima, l’organismo ai sensi dell’art. 16 n. 8 Dm n. 180 del 18/10/2010 decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

e) Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

f) La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione ha una durata non superiore a 3 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda.
Il termine sopra indicato può essere derogato su espressa volontà scritta delle.
Laddove la procedura sia stata iniziata su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza di quello fissato dall’autorità giudiziaria per il deposito della domanda.

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Art. 3

Accesso e trattamento degli atti, documenti e dati personali

a) Per ogni affare trattato la segreteria forma un fascicolo che assume il numero progressivo assegnato all’affare nel registro generale degli affari tenuto dall’organismo; il fascicolo è sudpiso in tanti sottofascicoli per quante parti partecipano al procedimento di mediazione contenente i rispettivi documenti formati o depositati.

b) Gli atti e i documenti depositati al momento della domanda di mediazione e del modello di partecipazione, nonché durante le sessioni di mediazione saranno accessibili in visione a tutte le parti. Le parti convocate in mediazione potranno prendere visione degli atti e dei documenti solo dopo aver formalizzato la volontà di partecipare al primo incontro di mediazione mediante deposito dell’apposito modello e della ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di avvio.
Salvo accordo delle parti, non verranno rilasciate copie degli atti e dei documenti depositati.

c) Tutti i dati raccolti da InMedio vengono trattati in conformità e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

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Art. 4

Luogo della Mediazione

Il procedimento di mediazione si svolge presso una delle sedi dell’organismo come indicato nella domanda.
Laddove la parte ometta l’indicazione della sede, la mediazione si svolge nella sede dell’organismo presso la cui segreteria la parte ha depositato la domanda.
Nel caso in cui la parte abbia omesso di indicare la sede dell’organismo ed abbia inviato la domanda tramite posta raccomandata con A.R. o fax o posta elettronica, la mediazione si volge presso la sede di Reggio Emilia.
Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile il procedimento di mediazione può svolgersi anche in altro luogo.

L’organismo può anche avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia

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Art. 5

Scelta e nomina del mediatore


Il responsabile designa il mediatore tra quelli inseriti nella lista dei mediatori dell’organismo, secondo i seguenti criteri:
- materia dell’affare
- difficoltà dell’affare
- valore
- specializzazione dei mediatori
- tipologia di laurea universitaria posseduta
- con particolare riferimento al valore e alla difficoltà dell’affare la designazione tiene conto in modo specifico anche dell’anzianità e della data di iscrizione ai rispettivi albi professionali
- statistiche relative agli esiti delle procedure di cui il mediatore si è occupato con riferimento alle varie materie trattate
- se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, InMedio può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. InMedio nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana.
Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, InMedio nomina il mediatore tra i candidati proposti

Le parti hanno la possibilità di indicare di comune accordo il nominativo del mediatore nell’ambito di quelli inseriti nella lista dell’organismo, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo stesso.

Nell’assegnazione dell’incarico fra i persi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i persi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.

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Art. 6

Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

a) Il mediatore nominato ha l’obbligo di sottoscrivere per ciascun affare una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per i mediatori. In mancanza della sottoscrizione della predetta dichiarazione la procedura di mediazione non può avere inizio.


b) Il mediatore deve in ogni caso comunicare all’organismo e alle parti qualsiasi interesse di natura economica o personale sopravvenuto di cui è venuto a conoscenza idoneo a compromettere l’imparzialità della mediazione. In questo caso il responsabile può sostituire il mediatore.

Il responsabile provvede alla sostituzione del mediatore in tutti i casi in cui questi comunichi l’impossibilità a prestare la propria opera.

c) Nei casi in cui la mediazione sia svolta dal responsabile, sulla richiesta di sostituzione provvede il viceresponsabile.

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Art. 7

Conflitto di interessi e cause di incompatibilità del mediatore allo svolgimento dell’incarico

Oltre a quanto previsto dall’art. 14 bis DM 18/10/2010 n. 180, sono cause di incompatibilità del mediatore;


- interesse nell’affare per il quale il mediatore è stato nominato o in un altro vertente su identica questione:

- parentela del mediatore o della moglie sino al quarto grado o legami da vincoli di affiliazione, o convivenza, o commensalità abituale di una delle parti;

- la sussistenza di una causa o di un affare di mediazione o di grave inimicizia o di rapporti di credito o debito con una delle parti;

- l’aver fornito parere o assistenza di qualsiasi genere nell’affare o nella causa, o deposto come testimone nella stessa;

- l’essere tutore, amministratore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti;

- l’essere inoltre amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nell’affare;

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Art. 8

Svolgimento del primo incontro (C.D. di programmazione) e poteri del mediatore


Ai sensi dell’’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.
- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
-Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del D.lgs. 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate),
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 28/2010).

- nei casi di cui all’articolo 5 comma 1bis del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante assistita da un avvocato anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del decreto legislativo.

- La mediazione si svolge senza formalità. Il mediatore è libero di adottare il metodo e la procedura ritenuta più idonea ed efficiente in virtù delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di inpiduare una rapida soluzione della lite.
Il mediatore non può imporre alla parti alcuna soluzione.
Il mediatore può tenere incontri congiunti e separati con le parti, anche senza la presenza dell’avvocato.
Non viene effettuata alcuna registrazione o verbalizzazione degli incontri.

- Se la mediazione non ha esito positivo il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare l’eventuale proposta avanzata durante la procedura.
Nel caso in cui le parti richiedano concordemente la formulazione di una proposta, il mediatore informa preliminarmente le parti medesime delle possibili conseguenze processuali previste dalla legge e provvede alla redazione per iscritto.

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Art. 9

Modalità telematiche per la mediazione - videoconferenza


Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

9.1 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TELEMATICA

a. Il procedimento di mediazione telematico integra e completa, ai sensi dell’art. 3 n. 4 del D.lgs. 28/10, l’offerta di servizi di mediazione dell’Organismo.
Esso è in ogni caso regolato dal Regolamento dell’Organismo di Mediazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.

9.2. LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA

a. Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell’idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell’adeguatezza tecnica.
b.L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all’incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l’altra parte partecipi all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell’Organismo.
c.L’attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione dell’opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente all’Organismo di Mediazione.

9.3 RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

a.La piattaforma prevede che l’accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l’istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all’invito e intendano anch’esse procedere con modalità telematica, nonché al mediatore incaricato e all’eventuale funzionario della segreteria dell’ODM. L’ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

9.4. INCONTRO DI MEDIAZIONE

a.Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’ODM.
b.La piattaforma on-line dell’Organismo è un’estensione dell’applicazione gestionale ConciliaSFERA (www.conciliasfera.it), fornita dalla software house SferaBit (SferaBit s.r.l. unipersonale - Partita IVA 11314710010 - CCIAA di TORINO REA n.1203542.)
c. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
d. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
e. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione ConciliaSFERA e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell’Organismo.
f. Ricevuta la e-mail, l’utente e l’avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile anche nel sito internet dell’Organismo di Mediazione (www.inmedio.it).
g. Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).
h. E’ garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
i. Caratteristiche di funzionamento
Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al Regolamento con specifico riferimento al presente articolo di mediazione telematica:
1) l’Organismo seleziona l’opzione “Mediazione on-line” nella scheda del procedimento del programma gestionale ConciliaSFERA
2) l’applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l’invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono inviatati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa.
3) da quel momento e per i 90 giorni successivi le parti con gli avvocati ed il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione. Trascorso detto periodo, la parte che ha provveduto ad attivare il servizio di mediazione on-line deve provvedere nuovamente al versamento dell’importo previsto per l’attivazione del servizio.
4) Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
5) Durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento.
6) Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile conpidere documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione.
j.Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione che andranno firmati in via autografa durante la videoconferenza alla presenza del mediatore. La segreteria dell’ODM provvederà ad inviare a mezzo PEC copia del verbale in formato PDF predisposto nel corso del procedimento alla parte connessa in remoto. La parte e l’avvocato collegati in remoto procederanno alla sottoscrizione durante la videoconferenza del documento cartaceo precedentemente stampato e lo trasmetteranno quindi, dopo averlo digitalizzato, a mezzo PEC alla pec dell’ODM. Successivamente, e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione, le parti si impegnano a provvedere ad inviare a mezzo raccomandata A/R almeno due versioni cartacee del verbale con le firme autografe della parte e dell’avvocato che assiste la parte e/o dell’accordo da esse sottoscritto alla Segreteria dell’ODM, ovvero il numero degli originali che occorrano nel numero di almeno uno per ciascuna parte e uno per l’ODM. k. Nel dettaglio la Mediazione on-line:
1) per utilizzare il servizio “Mediazione on-line” è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di: connessione internet ADSL; microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati; webcam versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.
2) è probabile che i PC/Mac siano già dotati dell'ultima versione, per verificarlo eseguire il test del Flash Player in una delle seguenti modalità:
3) se si è già inserito l’utente in una stanza virtuale ed è già stato comunicato il link di accesso, il test sarà proposto all’avvio dal servizio
4) altrimenti cliccare sul seguente link: http://helpx.adobe.com/it/flash-player.html
l.In mancanza di comunicazione da parte degli utenti di valido indirizzo di posta elettronica certificata, si procederà alla comunicazione via fax (ove sia stato comunicato un numero di fax automatico) e, in mancanza di comunicazione anche del numero di fax, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
m.Le spese relative all’attivazione ed utilizzo della procedura di mediazione in modalità telematica, che si aggiungono alle spese ordinarie previste dal tariffario dell’ODM, vanno corrisposte dalla parte o dalle parti che chiedono detta procedura telematica al momento della presentazione dell’istanza di mediazione e/o al momento della adesione, tuttavia in assenza di riscontro sull’effettivo pagamento non sarà possibile l’attivazione della procedura in videoconferenza.
n. L’ODM si riserva la facoltà di utilizzare, per motivi tecnico-gestionali, altra piattaforma on-line rispetto a quella sopra indicata anch’essa conforme agli standard di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa.

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Art. 10

Presenza delle parti e loro rappresentanza


1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA DELL’AVVOCATO (procura speciale a conciliare)
a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010:
le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
d) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.
In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.

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Art. 11

Conclusione della Mediazione


a) La mediazione si conclude se le parti conciliano, se una parte non partecipa alla procedura, ovvero se non è trovato un accordo.

b) Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L’accordo raggiunto, anche per adesione di tutte le parti all’eventuale proposta del mediatore, viene redatto in forma scritta e firmato dalle parti o in nome e per conto di esse.
Il mediatore sottoscrive il processo verbale certificando l’autografia della sottoscrizione delle parti.

c) Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’eventuale indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti.

d) Il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti formando processo verbale; anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti il mediatore può formulare la proposta di cui all’art. 11 del decreto legislativo del 4/3/2010 n. 28.

e) In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4/3/2010 n. 28, la stessa può provenire da un mediatore perso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

f) Il verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e ne viene rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

g) Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio di cui al modello allegato al presente regolamento. La scheda con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità è inviata al responsabile per via telematica tramite posta elettronica certificata o altra procedura telematica che ne garantisca l’avvenuto ricevimento.

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Art. 12

Conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

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Art. 13 Riservatezza


a) Tutte le informazioni e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono riservati.

b) Il mediatore, le parti e in ogni caso chiunque presti il proprio servizio all’interno di InMedio non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al precedente punto a), a testimoniare o comunque a fornire elementi di prova relativi il procedimento di mediazione, in qualsiasi procedura giurisdizionale, arbitrale o di altro tipo.

c) Le parti e ogni altro soggetto presente a qualsiasi titolo durante la mediazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza anche per quanto riguarda:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte formulate dalla controparte o dal mediatore nel corso della mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione;
- il fatto che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore;

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Art. 14

Eccezioni alla riservatezza


Quanto previsto all’art. 12 non si applica nei seguenti casi e limiti:

- le parti danno il proprio incondizionato consenso;
- il mediatore è obbligato per legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene che esisterebbe il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla integrità di una persona se la previsione di riservatezza venisse applicata;
- il mediatore ritiene che esisterebbe il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione di riservatezza viene applicata.

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Art. 15

Indennità

a) L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

b) A titolo di spese di avvio è dovuto da ciascuna parte l’importo di euro 40,00 (oltre Iva di Legge) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre Iva di legge) per quelle di valore superiore. Tale importo deve essere versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al più tardi entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per il primo incontro.
Dette spese di avvio, stabilite appunto nella misura fissa ed unitaria come sopra indicato, hanno riguardo, più specificamente, alle spese dell’organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla altra parte dell’inizio della procedura e così via (circolare ministeriale 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011)

c) Nell’ipotesi in cui al primo incontro le parti decidano di iniziare e di svolgere la procedura di mediazione, ciascuna parte è tenuta a corrispondere l'importo indicato nella tabella “Indennità” (oltre Iva di Legge) allegata al presente regolamento, prima che la procedura stessa sia iniziata.

d) Gli importi dovuti come previsto ai punti sub b) e sub c) rappresentano voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva. Pertanto, oltre all’importo di € 40,00 o di € 80,00 dovuto per l’avvio del procedimento sub b), dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati sub c) (circolare ministeriale 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011)

e) Oltre alla suddetta indennità complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, così come conteggiate e documentate dall’organismo di mediazione.

f) L'importo massimo delle spese di mediazione previste sub c) per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella “Indennità” allegata al regolamento dell’organismo:

- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 4/3/2010 n. 28;

- nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione;

- di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

g) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

h) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

i) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

l) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole pergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

m) Le spese di avvio previste sub b) devono essere corrisposte dalle parti, salvo eccezioni particolari, non più tardi delle ore 12 del giorno precedente la data del primo incontro di mediazione

n) Le spese di mediazione sub c) comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un perso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

o) Le indennità complessive come indicate sub d) son dovute in solido da ciascuna parte che ha deciso di iniziare la procedura a seguito del primo incontro.
Se le spese di mediazione non sono corrisposte in misura non inferiore alla metà, l’organismo può non procedere. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

p) Ai fini della corresponsione dell’indennità complessiva, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

q) In ogni caso le indennità di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto.
In mancanza, è facoltà dell’organismo di negare il rilascio del predetto verbale di accordo.

r) E’ facoltà dell’organismo stabilire una deroga in melius degli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al dm. 180/2010, così come previsto dall’art.5, comma 1, lett. f) del dm. 145/2011.
E’ altresì facoltà dell’organismo stabilire una deroga in melius dell’importo relativo alle spese di avvio di mediazione, nonché di quello delle spese vive sub e).

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Art. 16

Tirocinio assistito


L’organismo consente gratuitamente ai mediatori iscritti il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3 lett. b) DM n. 180/2011.
A tal fine ciascun mediatore che intende partecipare ad uno o più affari di mediazione come tirocinante, in ogni caso per un massimo di venti, deve farne richiesta alla segreteria.
La segreteria comunicherà quindi al mediatore gli affari di mediazione e le date nelle quali i richiedenti potranno presenziare in forma di tirocinio.
Per ogni singolo affare è consentita la partecipazione di mediatori sotto forma di tirocinio assistito fino ad un massimo di cinque.
I mediatori in tirocinio sono tenuti al vincolo della riservatezza, così come espressamente indicato nell’art. 12 del presente regolamento.
Al primo incontro di mediazione e preliminarmente all’inizio della procedura, il mediatore designato a condurre l’affare di mediazione indica alle parti le ragioni della presenza dei mediatori in tirocinio assistito.
In nessun caso la presenza di uno o più mediatori tirocinanti può essere motivo di ritardo e/o difficoltà nello svolgimento della procedura di mediazione nonché nel raggiungimento della conciliazione.
Nel processo verbale viene dato atto della presenza dei mediatori in tirocinio assistito

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Art. 17

Legge applicabile

La mediazione è regolata e produce gli effetti previsti dalle normative italiane.

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